Statuto

ART 1. OGGETTO

Viene istituita la Fondazione religiosa “F.P.M.T. ITALIA- FONDAZIONE PER LA PRESERVAZIONE DELLA TRADIZIONE MAHAYANA”- in abbreviato “F.P.M.T. ITALIA, con sede a Pomaia Di S. Luce in via Poggiberna 9.

La Fondazione ha durata illimitata e potrà istituire altre sedi o sezioni in Italia o all’estero

ART 2. BASI DELLA FONDAZIONE

La FPMT Italia si basa sui principi religiosi ed etici del Buddhismo Mahayana, secondo i quali in ogni essere umano è immanente una potenzialità divina che può essere sviluppata e realizzata pienamente Attraverso una profonda ricerca spirituale in cui etica, meditazione, preghiera e ascesi si incontrano con il fattivo altruismo che nasce dall’amore per tutti gli esseri.

FPMT Italia si pone sotto l’autorità di Sua Santità il Dalai Lama, premio Nobel per la pace nel 1989, e trae origine ed ispirazione per tutte le sue attività dagli insegnamenti di Lama Thubten Yeshe e Lama Thubten Zopa Rinpoche.

Gli insegnamenti costtuiscoo il fondamento religioso e morale di numerosi centri di meditazione, di ritiro, di studio scritturale e di assistenza attivi in tutto il mondo, nonché di altre attività collaterali.

L’insieme di tutti questi Enti costituisce la Foundation for Preservation of the Mahayana Tradition Inc, che ha sede in 5800 Prescott Drive, Soquel, County of Santa Cruz, California (USA), dove è riconosciuto dallo Stato con atto 10/07/89 numero 150-9471, e di cui la FPMT Italia è l’espressione italiana.

ART 3. SCOPO

La Fondazione ha il fine di mantenere vivo e integro il patrimonio di spiritualità del Buddhismo Mahayana in tutti i suoi aspetti religiosi, etici ed umanitari, così che tutti ne possano attingere liberamente.

In particolare, la Fondazione si pone di riferimento e sostegno degli Enti italiani membri della Foundation for The Preservation of the Mahayana Tradition di cui all’ART.2), conserverà i beni mobili ed immobili che i benefattori vorranno affidatele e li metterà a disposizione dei centri medesimi per favorire in ogni modo idoneo lo sviluppo ed il coordinamento delle loro attività.

L’elenco aggiornato di tali enti e dei rispettivi Direttori è pubblicato sul bollettino periodico edito dalla sede centrale della Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition.

ART 4. ATTIVITÀ

Per realizzare il proprio scopo, la Fondazione potrà intraprendere  le seguenti attività:

  • organizzare corsi di meditazione e preghiera, ritiri e cerimonie sacre, invitando maestri spirituali qualificati
  • promuovere attività devozionali, quali la costruzione e la conservazione di oggetti di culto, templi, sacrari, in Italia e all’estero.
  • promuovere lo scambio di esperienze spirituali e la solidarietà tra i fedeli
  • favorire in seno alla comunità buddhista le condizioni adatte alla costituzione e allo sviluppo di centri di studio e di ritiro, contribuendo inoltre al sostentamento di monaci e monache secondo le regole buddhiste.
  • promuovere il dialogo interreligioso e la collaborazione con altri Enti religiosi o culturali, nonché iniziative a favore della pace, della libertà di culto e dei diritti umani.
  • contribuire allo sviluppo di metodi pedagogici che favoriscano l’equilibrio interiore degli individui e l’affermarsi di una cultura di solidarietà.
  • promuovere attività di volontariato a scopo sociale ed umanitario, partecipando eventualmente a progetti di cooperazione internazionale in paesi buddhisti.
  • nel rispetto delle leggi vigenti, provvedere a riti funebri e alla conservazione dei resti dei fedeli.
  • sostenere qualsiasi iniziativa analoga o complementare a quelle suesposte, purchè coerente con i principi del Buddhismo Mahayana insegnati da Lama Yeshe e Lama Zopa Rinpoche.

La Fondazione potrà proporsi come Ente presso cui espletare il servizio civile per obiettore di coscienza.

ART 5. EROGAZIONI

Per favorire il coordinamento e l’efficacia delle loro iniziative, la Fondazione favorirà e assisterà in ogni modo opportuno i progetti degli enti Italiani appartenenti alla Foundation for the Preservation of Mahayana Tradition che già svolgono o intendono intraprendere una o più delle attività di cui sopra.

La Fondazione potrà anche gestire direttamente alcune di tali attività, creando, se necessario, strutture ad hoc.

In casi particolari, e col benestare del Direttore Spirituale, la F.P.M.T. Italia potrà anche sovvenzionare singoli progetti di centri appartenenti alla Foundation for the Preservation of Mahayana Tradition all’estero, oppure di Enti italiani o stranieri che, pur non appartenendo alla Foundation for the Preservation of Mahayana Tradition, abbiano le stesse basi spirituali e le stesse finalità.

Nei confronti di tutti gli Enti di cui sopra, la fondazione potrà quindi:

  • Concedere in uso beni immobili a titolo oneroso o gratuito
  • Proporre iniziative da sviluppare in comune, dotando dei mezzi necessari gli Enti che ne fossero sprovvisti
  • Elargire somme di denaro, destinandole alla realizzazione di progetti conformi alle proprie finalità
  • Prestare garanzie

ART 6. PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

  • I beni mobili ed immobili descritti nell’atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante.
  • Oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni da parte di persone o Enti pubblici e privati.
  • L’avanzo di esercizio, cioè quanto residua dalle rendite derivanti da tali beni, detratte le spese e le elargizioni
  • La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, o con parte del patrimonio medesimo, dato che il suo obiettivo non è quello di incrementarlo indefinitamente, ma di utilizzarlo nella maniera più idonea per la realizzazione degli scopi statutari.
  • La Fondazione potrà compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare, creditizie e finanziarie ritenute utili al conseguimento degli scopi statutari o comunque a questi connessi; potrà assumere interessenze o partecipazioni, nei limiti di legge, in imprese o società, anche cooperative, che svolgono attività integrative dello scopo statutario o che sono comunque strumentalmente utili al suo raggiungimento

ART 7. ORGANI DELLA FONDAZIONE

  • Il Direttore Spirituale
  • Il Coordinamento Nazionale
  • Il Consiglio di Amministrazione
  • Il Presidente e il Vicepresidente
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni di ufficio.

ART 8. DIRETTORE SPIRITUALE

Il Direttore Spirituale rappresenta la continuità e l’integrità scritturale ed esperienziale degli insegnamenti su cui si basa la Fondazione, di cui costituisce la figura di riferimento ed il garante per tutte le questioni di carattere religioso, etico ed umanitario.

Ha il compito di:

  • Indicare le linee generali di azione della Fondazione
  • Designare il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, scegliendo tra i nominativi proposti dal Coordinamento Nazionale
  • Garantire la coerenza tra il programma spirituale della Fondazione e le fonti da cui deriva
  • Dirimere in via amichevole le eventuali divergenze nel Consiglio di Amministrazione e nel Coordinamento Nazionale

Attualmente il Direttore Spirituale è Lama Zopa Rinpoche, il successore sarà designato da lui stesso per iscritto.

In mancanza di ciò verrà designato da sua Santità il Dalai Lama; se ciò non fosse possibile, sarà fatto dal detentore del lignaggio spirituale di Lama Tsong Khapa.

ART 9. COORDINAMENTO NAZIONALE

Il Coordinamento Nazionale è composto dal Presidente della Fondazione e dai Direttori di tutti gli altri Enti italiani che fanno parte della Foundation for the Preservation of Mahayana Tradition di cui all’ART. 3.

Il C.N. ha funzioni consultive e propositive e si riunisce almeno due volte all’anno con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri, che potranno farsi sostituire dal loro vice, o inviare, anche per mezzo fax delega scritta ad un altro membro. Ogni membro non potrà avere più di 2 deleghe.

I compiti del C.N. sono:

  • Esprimere proposte per meglio coordinare le iniziative dei vari enti che rappresentano
  • Proporre al Consiglio di Amministrazione il finanziamento di programmi per attività comuni o per un progetto specifico
  • Esprimere pareri sulle iniziative ed attività della Fondazione
  • Proporre al Direttore Spirituale i nomi del Consiglio di Amministrazione della Fondazione quando sia necessario

Proposte e pareri dovranno essere discussi dal Consiglio di Amministrazione alla prima riunione.

Ogni membro del C.N. ha diritto di partecipare come osservatore alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Inoltre, il C.N. ha il compito di eleggere ogni tre anni i membri del Collegio Sindacale, col voto favorevole della metà più uno dei presenti.

ART 10. CONSIGLO DI AMMINISTRAZIONE

LA Fondazione è retta con pieni poteri da un Consiglio di Amministrazione composta da 9 membri scelti dal Direttore Spirituale fra le persone proposte dal Coordinamento Nazionale.

I Consiglieri devono mantenere una condotta coerente con i principi etici de Buddhismo sia nell’esercizio delle loro funzioni che nella loro vita privata; durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di impedimento non temporaneo, decesso o dimissioni, i membri mancanti verranno cooptati del Consiglio dietro parere favorevole del Direttore Spirituale e dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

  1. Emanare le direttive per l’amministrazione del patrimonio della Fondazione in conformità all’ART.6 e decidere la ripartizione delle erogazioni fra i diversi Enti o sezioni attraverso i quali la Fondazione persegue gli scopi statuari.
  2. Adottare ogni deliberazione necessaria per attuare i fini istituzionali.
  3. Provvedere alla costituzione di commissioni per l’attuazione di particolari iniziative, qualora ne ravvisi la necessità.
  4. Approvare il bilancio preventivo entro il 31/12 e quello consuntivo entro il 30/04 di ogni anno.

Il Consiglio, in via straordinaria, può deliberare i cambiamenti allo Statuto necessari a recepire eventuali modifiche rihieste dalle Autorità competenti per il riconoscimento.

Ogni altra modifica statutaria dovrà essere approvata da almeno otto consiglieri, e non potrà mai essere in contrasto con lo spirito degli ARTT. 2, 3, 8 del presente Statuti.

Questa stessa clausola non è modificabile.

ART 11. RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione da parte del Presidente o richiesta di uno dei sui membri, e comunque almeno due volte l’anno.

Le convocazioni devono contenere l’ordine del giorno e verranno comunicate per iscritto con 15 giorni di anticipo; in caso di comprovata urgenza potranno essere comunicate tramite telefono, fax o analogo mezzo con tre giorni di anticipo.

ART 12. VOTAZIONI

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza di almeno cinque dei suoi mebri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, a votazione palese.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In alternativa, il Consiglio può validamente decidere su qualsiasi argomento di sua pertinenza anche senza riunirsi fisicamente, qualora almeno sette consiglieri esprimano un voto concorde per iscritto, anche tramite fax o mezzo analogo.

Tali documenti dovranno essere conservati insieme ai verbali delle riunioni

ART 13.  VERBALI

I Verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito Registro e sottoscritti dal Presidente o dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano e dal Segretario, che viene nominato di volta in volta dal Consiglio stesso, il quale provvede a determinare i compiti.

ART 14. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal Direttore Spirituale tra i membri del Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Inoltre, il Presidente:

  • Convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, esponendo le materie da trattare.
  • Firma gli atti e quanto occorra per esplicitare gli affari deliberati.
  • Assicura il buon andamento amministrativo della Fondazione.
  • Predispone i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare ai Revisori e al Consiglio
  • Nel rispetto delle leggi vigenti, assume e licenzia i dipendenti e i collaboratori, verificando che il loro lavoro sia svolto in maniera valida e accurata.
  • Cura l’osservanza dello Statuto e ne propone al Consiglio la riforma qualora ciò fosse necessario
  • Provvede alle esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le Autorità
  • Chiede all’Autorità di Vigilanza le autorizzazioni necessarie
  • Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne farà le veci con pieni poteri, compresa la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, il Vicepresidente, la cui firma farà fede dell’assenza o impedimento del Presidente.

ART 15. COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti o riconfermati ogni tre anni dal Coordinamento Nazionale.

I Revisori hanno il compito di provvedere al riscontri degli atti di gestione, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni relative al patrimonio, esprimono il proprio parere sull’accettazione delle donazioni, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, compio verifiche di cassa  e tutti gli atti previsti dall’Art. 2403 del C.C.

ART 16. SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, tutto il patrimonio sarà devoluto alla Foundation for the Preservation of Mahayana Tradition Inc., di cui all’Art.2 del presente Statuto.

Qualora ciò presentasse vari ostacoli, verrà devoluto, nell’ordine:

  1. Ad uno o più Enti appartenenti alla Foundation for the Preservation of Mahayana Tradition Inc.
  2. Ad uno o più Enti aventi origine e finalità simili
  3. All’UBI (Unione Buddhista italiana) con sede in Roma e riconosciuta dallo Stato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 03/01/1991
  4. Alla Fondazione Maitreya, con sede in Roma e riconosciuta dallo Stato con Decreto

La destinazione e la modalità di devoluzione saranno decise dal Consiglio di Amministrazione con parere favorevole del Direttore Spirituale, e sottoposte all’approvazione dell’Autorità di Vigilanza.

Per tutto quanto non contemplato nello Statuto si fa espresso riferimento, nei rispettivi ambiti, alle vigenti leggi dello Stato e alle regole del Buddhismo Mahayana.